1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2. Nell'ambito delle missioni di cui al comma 1, possono essere previste iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale e di ricostruzione e sviluppo.
3. La partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare a missioni all'estero è deliberata dal Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dalla Costituzione e dalla normativa vigente in materia.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 1, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria.
2. Possono essere autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sul fondo di cui al comma 1, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, gli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione locale sono realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, nei casi di necessità e di urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni all'estero possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro.
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni all'estero è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni all'estero, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308,
1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 6 e 7, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.
1. Per le esigenze connesse con le missioni all'estero, in deroga a quanto
1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni all'estero sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni all'estero ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni,
1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all'estero, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.
2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e di urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni all'estero, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.
1. Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa
1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni all'estero sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.